Ordine tsrm pstrp della provincia di parma
Regolamento elezioni Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti 2022-2026
Elezioni Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti 2022 – 2026
Regolamento elezioni Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti 2022-2026
CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Parma, compresi i consiglieri uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari ai numeri dei componenti dell’organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell’Ordine o da un suo delegato.
A tal fine, si comunica che gli orari di apertura al pubblico della sede dell’Ordine sono consultabili sul sito https://tsrmparma.it/contattaci/, previo contatto si può prendere appuntamento fuori orario apertura ordinaria.
LE SINGOLE LISTE O LA SINGOLA CANDIDATURA DOVRANNO, PERENTORIAMENTE, ESSERE PRESENTANTE ALMENO 10 GIORNI PRIMA (ENTRO LE 23:59 DEL 19/AGOSTO/2020) DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’Ordine.
L’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.
Devono essere eletti 13 componenti del Consiglio direttivo. Per il Collegio dei revisori devono essere eletti 3 membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
Il seggio elettorale è così composto:
- dai tre professionisti più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori. Detti tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio;
- dal professionista sanitario più giovane di età, presenti all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.
Per ciascun componente del seggio di cui alle lettere a) e b) è individuato il componente supplente. Il seggio, una volta costituito, resta valido per le eventuali seconda e terza convocazione.
Decorse tre ore dall’apertura del seggio, qualora sia possibile procedere alla costituzione dello stesso, si redige un apposito verbale e se ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine.
La votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine, munite del timbro dell’Ordine, su cui l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista da eleggere a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.
Il Presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede per l’elezione del Consiglio direttivo recanti il timbro dell’Ordine. All’elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente del seggio con le schede. Spetta al Presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.
Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.
La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 agosto 2010).
Ai sensi della decisione n. 19 del 17 marzo – 23 aprile 1964 della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, “non vi è alcuna disposizione che vieti che uno stesso soggetto possa essere votato come membro del Consiglio dell’Ordine o del Collegio e come revisore dei conti, salva all’interessato di optare, alternativamente, per l’una o per l’altra carica qualora fossero confluiti, su di lui nominativo, i voti necessari alla elezione e per l’una e per l’altra”.
A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all’albo dell’Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età.
Si segnala che sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al citato decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018.