Decreto legge n. 76 del 16 Luglio 2020: obbligo di comunicazione del domicilio digitale da parte degli iscritti agli Albi/Elenchi Speciali al proprio Ordine di appartenenza.

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Gentile Iscritto,

come da sollecitazione del nostro ufficio di segreteria, i professionisti che non avessero ancora provveduto ad attivare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata fornita gratuitamente dal nostro Ordine (attraverso il link di attivazione inviato in data 27 luglio 2020 alla relativa mail ordinaria degli interessati), o non avesse ancora provveduto a comunicare un indirizzo PEC alternativo in proprio possesso, avrà 15 giorni di tempo per effettuarne comunicazione formale.

Trascorso tale termine, l’interessato riceverà una raccomandata A/R di diffida ufficiale dalla quale partirà la decorrenza di 30 giorni, trascorsi i quali, in caso di mancata ottemperanza della diffida, verrà messa in atto la procedura di sospensione dal relativo al bo/elenco speciale di appartenenza fino alla comunicazione dello stesso domicilio come da indicazioni del decreto legge del 16 luglio 2020 n 76 art. 37 , art. 37, 7-bis.

Tale decreto prevede espressamente che :

” Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatorio soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”

Si ricorda che la comunicazione del proprio indirizzo PEC al proprio Ordine di appartenenza è un obbligo di legge per tutti i professionisti iscritti agli ordini e albi (legge 2 del 28 gennaio 2009)