ordine tsrm pstrp della provincia di parma

Referente CTU e CTP

Referente Consulente Tecnico d’Ufficio e Consulente Tecnico di Parte

Il Ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e Consulente Tecnico di Parte (CTP) nelle Professioni Sanitarie.

La legge 8 marzo 2017 n.24, “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, entrata in vigore il 01/04/2017 nota come Legge Gelli-Bianco, ha confermato il ruolo centrale della consulenza tecnica quale mezzo di indagine nell’accertamento processuale della responsabilità civile in ambito sanitario. L’utilizzazione di consulenze tecniche e perizie nei procedimenti giudiziari riguardanti il settore della responsabilità professionale sanitaria ha sempre avuto ed ha un largo impiego nelle due sedi di giudizio. L’esperto dunque può fare il suo ingresso in giudizio per incarico del giudice civile quale “Consulente Tecnico d’Ufficio” o delle parti nel medesimo giudizio, quale “Consulente Tecnico di Parte”.

Accordo CSM CNF e FNO TSRM e PSTRP

Circolare 28/2018

Funzioni e Operatività della C.T.U.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio ha il compito di aiutare il giudice, nel processo civile, nel risolvere una controversia. Nello specifico utilizza le sue competenze o esperienze, tecniche/scientifiche/umanistiche specifiche per fare valutazioni oggettive. Al Consulente Tecnico “specialista” è affidato un ruolo fondamentale nell’individuazione, nel reperimento e nell’applicazione deduttiva delle buone pratiche, protocolli, linee guida di riferimento e delle leggi della scienza o della tecnica quali fondamentali strumenti interpretativi per la valutazione e inferenza dei fatti e degli elementi rilevanti e, in generale, dei materiali istruttori acquisiti al fascicolo del giudizio, calati nello specifico del profilo professionale oggetto di esame. 

Funzioni e Operatività della C.T.P.

Come previsto dall’articolo 201 del Codice di procedura Civile il giudice che guida la controversia, dopo aver nominato il consulente tecnico indica alle parti un termine entro cui possono nominare un loro consulente tecnico, ovvero un consulente tecnico di parte. La nomina del CTP pertanto costituisce una mera facoltà della parte che gli consente di arricchire le allegazioni difensive a contenuto giuridico affidate al proprio difensore di allegazioni difensive a contenuto tecnico affidate ad un esperto dotato delle stesse cognizioni specialistiche del CTU, di affiancare dunque al proprio legale un “difensore” tecnico in funzione consultiva ed ausiliare del primo.

Professionisti afferenti all’Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Parma iscritti presso il Tribunale di Parma

Dettaglio CTU – Dott. ADDESA MICHELE, Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro


Dettaglio CTU – Dott.ssa AMMENDOLIA CATERINA, Igienista Dentale

Ordine TSRM PSTRP della provincia di Parma

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