Autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie -NOVITA’

Published by Consiglio Direttivo on

Gentili professionisti,

di seguito AGGIORNAMENTO SU SCADENZE E OBBLIGHI per la Comunicazione di Svolgimento di Attività Sanitaria, relativi alla Legge Regionale 22/2019.

Per autorizzazione delle strutture sanitarie si intende il provvedimento amministrativo che rende lecito l’esercizio dell’attività sanitaria da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato in possesso di requisiti minimi prestabiliti e verificati.

Con deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 “Applicazione della LR n. 34/1998 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti”, la Giunta regionale ha ridefinito i requisiti necessari per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e il relativo procedimento. Con il medesimo provvedimento ha inoltre regolamentato il percorso autorizzatorio di alcune tipologie di studi professionali precedentemente non soggetti a tale obbligo. Il procedimento per la verifica del possesso dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione è in capo al Comune competente per territorio.

Link al sito della Regione Emilia Romagna

Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

La L.R. 22/2019 ha introdotto un nuovo Istituto prevedendo che le strutture sanitarie (in prevalenza studi medici e delle altre professioni sanitarie) precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all’esercizio, siano soggette all’obbligo di comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria.

L’obiettivo di questo nuovo adempimento è motivato dall’esigenza di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull’intera offerta dei servizi sanitari.

La L.R. prevede che la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria sia presentata dal legale rappresentante al Comune competente per territorio con modalità dematerializzate. Il legale rappresentante autocertifica il possesso dei requisiti individuati con la delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023. La struttura sanitaria (lo studio) può svolgere l’attività sanitaria dalla data di presentazione della Comunicazione.

Istituto di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria art. 10 e 11, LR 22/2019 – Proroga termini per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria di cui all’art. 23, co. 1, LR 22/2019 e del termine di adeguamento ai requisiti autorizzativi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1919/2023

A causa degli eventi meteorologici di settembre 2024, lo stesso anno è stato dichiarato anno di transizione per l’applicazione della DGR 1919/2023, con il rinvio al 31 dicembre 2024 per la presentazione delle Comunicazioni e al 31 dicembre 2025 per l’adeguamento ai requisiti, salvo situazioni che compromettono la salute pubblica. Dal 1 gennaio 2025, i nuovi studi potranno operare solo dopo aver presentato la Comunicazione e rispettato i requisiti stabiliti.

    Moduli di autorizzazione all’esercizio di struttura sanitaria di competenza dei Comuni

    In attesa di consentire la compilazione on line della modulistica attraverso la piattaforma Accesso Unitario rete SUAP-ER, i moduli e i rispettivi allegati dovranno essere compilati e inviati via PEC allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede la struttura per cui si chiede l’autorizzazione .

    Al link della Regione sono presenti i moduli necessari per l’assolvimento dell’Obbligo. Si invitano i professionisti che devono provvedere agli assolvimenti correlati all’istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria di consultare i MODULI 8 e MODULO 8bis.